NOTE
 
AVVERTENZA:
     IL   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato   redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10
comma  3, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sull'emanazione dei decreti  del  Presidente  della
Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della   Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo
fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL PREAMBOLO:
     -  Il  testo degli articoli 26 e 57 della legge  23  dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e'  il
seguente:
     "Art.  26  (Prestazioni di riabilitazione) -  Le  prestazioni
sanitarie  dirette al recupero funzionale e sociale  dei  soggetti
affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti
da  qualunque  causa, sono erogate dalle unita'  sanitarie  locali
attraverso i propri servizi. L'unita' sanitaria locale, quando non
sia  in  grado di fornire il servizio  direttamente,  si  provvede
mediante  convenzioni con istituti esistenti nella regione in  cui
abita  l'utente  o  anche in altre  regioni,  aventi  i  requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformita' ad uno schema  tipo
approvato  dal  Ministro  della  sanita',  sentito  il   Consiglio
sanitario nazionale.
     Sono altresi' garantite le prestazioni protesiche nei  limiti
e  nelle forme stabilite con le modalita' di cui al secondo  comma
dell'art. 3.
     Con decreto del Ministro della sanita', sentito il  Consiglio
sanitario  nazionale,  sono approvati  un  nomenclatore-tariffario
delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica".
     "Art.   57  (Unificazione  dei  livelli   delle   prestazioni
sanitarie), - Con decreti del Presidente della Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentito  il
Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformita' a quanto
previsto  dal piano sanitario nazionale di cui all'art.  53,  sono
gradualmente  unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal  piano
stesso,  le prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti  enti
mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e
gestioni autonome degli enti previdenziali.
     Con   decreti   del  Presidente  della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri
del  tesoro  e  della sanita', ed anche in  conformita'  a  quanto
previsto dalla lettera f), quarto comma dell'art. 53, si  provvede
a  disciplinare  l'adeguamento della  partecipazione  contributiva
degli   assistiti  nonche'  le  modalita'  e  i  tempi   di   tale
partecipazione  in  funzione della  soppressione  delle  strutture
mutalistiche di cui al primo comma del presente articolo.
     Sono   comunque   fatte  salve   le   prestazioni   sanitarie
specifiche,  preventive,  ortopediche e  protesiche,  erogate,  ai
sensi  delle  leggi  e dei regolamenti  vigenti,  a  favore  degli
invalidi  per  causa  di  guerra e di  servizio  dei  ciechi,  dei
sordomuti e degli invalidi civili.
     Nulla   e'  innovato  alle  disposizioni  del   decreto   del
Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  per  quanto
riguarda  le  prestazioni  di  assistenza  sanitaria  curativa   e
riabilitativa,  che devono essere garantite, a  prescindere  dalla
iscrizione  di  cui  al terzo comma dell'art.  19  della  presente
legge,  agli  invalidi  del  lavoro,  ferma  restando,   altresi',
l'esclusione  di qualunque concorso di questi ultimi al  pagamento
delle  prestazioni sanitarie. Con legge regionale e'  disciplinato
il  coordinamento,  anche mediante convenzioni,  fra  l'erogazione
delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti
previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro  e le malattie professionali pongono in essere,  in  favore
degli  infortunati  e  tecnopatici, per  realizzare  le  finalita'
medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge".
     -  Si  riporta il testo dell'art. 34 della legge  5  febbraio
1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate):
     "  Art.  34 (Protesi e ausili tecnici) - 1. Con  decreto  del
Ministro della sanita' da emanare, sentito il Consiglio  sanitario
nazionale,  entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, nella revisione e ridefinizione del  nomenclatore-
tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art. 26  della
legge  23  dicembre 1978, n. 833, vengono  inseriti  apparecchi  e
attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano  di
compensare  le  difficolta' delle persone con  handicap  fisico  o
sensoriale".
     - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concerne:
"Riordino  della disciplina in materia a norma dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
     -  Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
     "5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui
all'art. 35, comma 1. restano salvaguardate le forniture a  favore
di  disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel  termine  di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla
revisione del nomenclatore tariffario delle protesi".
     -  Il  decreto  legislativo 25 febbraio  1998,  n.  95,  reca
"Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46".
     -  Il  decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  concerne
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi  dallo  Stato
alle  regioni e agli enti locali, in attuazione del capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
     -  Il  decreto  legislativo  29 aprile  1998,  n.  124,  reca
"Ridefinizione  del  sistema  di  partecipazione  al  costo  delle
prestazioni  sanitarie  e  del regime  delle  esenzioni,  a  norma
dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
     -  Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo  19
giugno  1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del  Servizio
sanitario  nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30  novembre
1998, n. 419), e' il seguente:
     <<3.  Sono  fatti salvi i provvedimenti in  corso,  attuativi
dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.
517.  Sono  abrogati i commi 5, 6, 7 e 9 dell'art. 8  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni
ed integrazioni>>.
     -  Si  riporta il testo del comma 7  dell'art.  8-sexies  del
citato  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  introdotto
dall'art.  8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.
229:
     " 7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto  d'intesa
con  la  conferenza  permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  disciplina
le  modalita'  di erogazione e  di  remunerazione  dell'assistenza
protesica,  compresa nei livelli essenziali di assistenza  di  cui
all'art.  1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza  in  forma
indiretta".
     - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
     "3.   Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati
regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del  Ministro  o   di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge  espressamente
conferisca   tale  potere.  Tali  regolamenti,  per   materie   di
competenza  di piu' Ministri possono essere adottati  con  decreti
interministeriali,  ferma  restando  la  necessita'  di   apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri   prima   della   loro
emanazione".
NOTE ALL'ART. 1:
     -  Il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  concerne
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
     -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del  citato  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
     "Art.  6  (Rapporti  tra  Servizio  sanitario  nazionale   ed
universita').
     - 1. Le regioni, nell'ambito della programmazione  regionale,
stipulano  specifici  protocolli d'intesa con le  universita'  per
regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del  servizio
sanitario  delle  facolta' di medicina, nel  rispetto  delle  loro
finalita' istituzionali didattiche e scientifiche. Le  universita'
concordano,  con le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano,  nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui  al  presente
comma,  ogni  eventuale utilizzazione di  strutture  assistenziali
private,  purche'  accreditate  e qualora  non  siano  disponibili
strutture  nell'azienda di riferimento e, in via  subordinata,  in
altre  strutture  pubbliche. le  universita'  contribuiscono,  per
quanto   di  competenza,  all'elaborazione  dei   piani   sanitari
regionali.     La     programmazione    sanitaria,     ai     fini
dell'individuazione della dislocazione delle strutture  sanitarie,
deve  tener  conto  della  presenza  programmata  delle  strutture
universitarie.  Le  universita' e le  regioni  possono,  d'intesa,
costituire   policlinici   universitari,   mediante   scorporo   e
trasferimento  da  singoli stabilimenti ospedalieri  di  strutture
universitarie   od  ospedaliere,  accorpandole   in   stabilimenti
omogenei   tenendo  conto  delle  esigenze  della   programmazione
regionale.  I  rapporti in attuazione delle predette  intese  sono
regolati, ove necessario, con appositi accordi tra le universita',
le aziende ospedaliere e le unita' sanitarie locali interessate.
     2.  Per  soddisfare  le  specifiche  esigenze  del   Servizio
sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi
e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali  del  Servizio   sanitario
nazionale,  le  universita'  e  le  regioni  stipulano   specifici
protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca
collaborazione.  I  rapporti in attuazione delle  predette  intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le  aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di  ricovero
e  cura  a carattere scientifico e gli  istituiti  zooprofilattici
sperimentali.  Ferma  restando  la disciplina di  cui  al  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica,
nelle  scuole  di  specializzazione attivate  presso  le  predette
strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di  cui
all'art.  7  del  citato  decreto  legislativo  n.  257/1991,   la
titolarita'  dei corsi di insegnamento  previsti  dall'ordinamento
didattico  universitario e' affidata ai dirigenti delle  strutture
presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita'  ai
protocolli   d'intesa   di  cui  al  comma  1.   Ai   fini   della
programmazione  del  numero  degli  specialisti  da  formare,   si
applicano,   le  disposizioni  di  cui  all'art.  2  del   decreto
legislativo  8  agosto  1991, n. 257, tenendo  anche  conto  delle
esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza
di   cui  all'art.  15  del  presente  decreto.  Il   diploma   di
specializzazione   conseguito   presso  le  predette   scuole   e'
rilasciato  a  firma  del direttore della  scuola  e  del  rettore
dell'universita'   competente.  Sulla  base  delle   esigenze   di
formazione   e  di  prestazioni  rilevate   dalla   programmazione
regionale,  analoghe  modalita'  per l'istituzione  dei  corsi  di
specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri
delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in  possesso
dei  requisiti  di  idoneita' previsti  dall'art.  7  del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
     3.  A norma dell'art. 1, lettera o), della legge  23  ottobre
1992,   n.   421,   la   formazione   del   personale    sanitario
infermieristico,  tecnico e della riabilitazione avviene  in  sede
ospedaliera  ovvero presso altre strutture del Servizio  sanitario
nazionale  e  istituzioni  private  accreditate.  I  requisiti  di
idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica
e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il  Ministro
della   sanita'   individua   con  proprio   decreto   le   figure
professionali  da  formare  ed i  relativi  profili.  Il  relativo
ordinamento  didattico  e' definito, ai sensi  dell'art.  9  della
legge  19  novembre  1990,  n.  341,  con  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato
di  concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita'  le
regioni  e le universita' attivano appositi protocolli  di  intesa
per  l'espletamento  dei corsi di cui all'art. 2  della  legge  19
novembre  1990, n. 341. La titolarita' dei corsi  di  insegnamento
previsti  dall'ordinamento didattico unviersitario e' affidata  di
norma  a personale del ruolo sanitario dipendente dalle  strutture
presso  le quali si svolge la formazione stessa, in  possesso  dei
requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le  aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni  pubbliche
e  private  accreditate  e  gli istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico.  I diplomi conseguiti  sono  rilasciati  a
firma  del responsabile del corso e del  rettore  dell'universita'
competente.  L'esame finale, che consiste in una prova scritta  ed
in  una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.  Nelle
commissioni  di esame e' assicurata la presenza di  rappresentanti
dei  collegi  professionali,  ove costituiti. I  corsi  di  studio
relativi  alle  figure  professionaili individuate  ai  sensi  del
presente  articolo e previsti dal precedente ordinamento  che  non
siano  stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge  19
novembre  1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a  decorrere
dal 10 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento  degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine  al
primo  anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
del  presente  decreto,  per l'accesso alle  scuole  ed  ai  corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso  richiesto
il  possesso  di  un diploma di  scuola  secondaria  superiore  di
secondo  grado  di durata quinquennale. Alle scuole  ed  ai  corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto  periodo
temporale  possono accedere gli aspiranti che abbiano superato  il
primo  biennio di scuola secondaria superiore per i posti che  non
dovessero  essere coperti dai soggetti in possesso del diploma  di
scuola secondaria superiore di secondo grado.
     4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui
al  presente articolo, entro centoventi giorni dalla  costituzione
delle  nuove unita' sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere,
previa  diffida,  gli accordi sono approvati  dal  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri su proposta dei Minsitri della  sanita'  e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
     5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia  il
personale  laureato  medico ed odontoiatra di ruolo,  in  servizio
alla  data  del 31 ottobre 1992, dell'area  tecnico-scientifica  e
socio-sanitaria,  svolge anche le funzioni assistenziali.  In  tal
senso  e' modificato il contenuto delle attribuzioni  dei  profili
del  collaboratore  e del funzionario tecnico  socio-sanitario  in
possesso  del  diploma  di laurea in medicina e  chirurgia  ed  in
odontoiatria.  E' fatto divieto alle universita' di  assumere  nei
profili  indicati  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia  ed  in
odontoiatria".
     -  Il testo dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999,  n.  42
(Disposizioni   in  materia  di  professioni  sanitarie),  e'   il
seguente:
     "Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa  anteriore
a  quella  di  attuazione  dell'art.  6,  comma  3,  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre
1996,  n.  475.  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'art. 6, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale
e  dell'accesso  alla  formazione  psot-base,  i  diplomi  e   gli
attestati  conseguiti  in  base  alla  precedente  normativa,  che
abbiano  permesso  l'iscrizione ai relativi albi  professionali  o
l'attivita'  professionale  in  regime  di  lavoro  dipendente   o
autonomo  o  che siano previsti dalla  normativa  concorsuale  del
personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri  comparti
del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di
cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502  del
1992,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ai   fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione  post-
base.
     2.  Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa  con  il
Ministro   dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica,  sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione  nei
ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica  20  dicembre 1979, n. 761, allo  stato  giuridico  dei
dipendenti  degli altri comparti del settore pubblico e privato  e
alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, a possesso di una
pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalita' per
riconoscere  come  equivalenti  ai diplomi  universitari,  di  cui
all'art.  6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del  1992,  e
successive  modificazioni e integrazioni, ai  fini  dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base,  ulteriori
titoli   conseguiti   conformemente  all'ordinamento   in   vigore
anteriormente  all'emanazione  dei decreti di  individuazione  dei
profili  professionali.  I  criteri e le  modalita'  definiti  dal
decreto  di  cui  al presente comma  possono  prevedere  anche  la
partecipazione    ad    appositi   corsi    di    riqualificazione
professionale,   con  lo  svolgimento  di  un  esame  finale.   Le
disposizioni  previste dal presente comma non comportano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di
cui  agli  articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
successive modificazioni.
     3.  Il  decreto di cui al comma 2 e' emanato,  previo  parere
delle  competenti commissioni parlamentari, entro tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
     4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al  comma
2  stabilisce  i  requisiti  per  la  valutazione  dei  titoli  di
formazione  conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani  o
stranieri,  ai  fini dell'esercizio professionale  e  dell'accesso
alla  formazione  post-base per i profili professionali  di  nuova
istituzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30   dicembre   1992,  n.  502,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni".
NOTE ALL'ART. 2:
     -  Si  riporta il testo degli articoli 6 e 7  della  legge  2
aprile   1968,  n.  482  (Disciplina  generale  della   assunzioni
obbligatorie  presso  le pubbliche amministrazioni  e  le  aziende
private):
     "Art.  6 (Privi della vista). - Agli effetti  della  presente
legge  si intendono privi della vista coloro che sono  colpiti  da
cecita'  assoluta  o hanno un residuo visivo non superiore  ad  un
decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
     Ferme restanto le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957,  n.
594,  e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio  1961,
n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria  dei
privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e  di
massaggiatore   o   massofisioterapista,   per   il   collocamento
obbligatorio  dei  privi  della  vista  che  acquisiranno  diverse
qualificazioni  professionali speciali si disporra'  con  apposite
norme.
     I privi della vista sono computati nel numero degli  invalidi
di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e  le
amministrazioni  sono tenute ad assumere ai sensi  della  presente
legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecita'".
     "Art.  7 (Sordomuti). - Agli effetti della presente legge  si
intendono  sordomuti  coloro che sono colpiti  da  sordita'  dalla
nascita  o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.  Per
l'assunzione  obbligatoria a lavoro dei sordomuti si applicano  le
disposizioni  della  presente legge, nonche' gli articoli  6  e  7
della legge 13 marzo 1958, n. 308.
     Sono  abrogati  gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5  della  legge  13
marzo 1958, n. 308".
     -  Il testo dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,  n.  18
(Indennita'  di  accompagnamento agli invalidi  civili  totalmente
inabili) e' il seguente:
     "Art.  1.  -  1. Ai mutilati ed  invalidi  civili  totalmente
inali, per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2  e
12  della  legge  30  marzo 1971, n. 118,  nei  cui  confronti  le
apposite  commissioni sanitarie, previste dall'art. 7  e  seguenti
della   legge   citata,   abbiano   accertato   che   si   trovano
nell'impossibilita'  di deambulare senza l'aiuto permanente di  un
accompagnatore  o,  non  essendo in grado  di  compiere  gli  atti
quotidiani  della vita, abbisognano di un'assistenza continua,  e'
concessa  un'indennita'  di accompagnamento, non  reversibile,  al
solo  titolo  della  minorazione, a  totale  carico  dello  Stato,
dell'importo  di L. 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio  1980,
elevate  a  L. 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a  L.  232.000
mensili  con  decorrenza  1  gennaio  1982.  Dal  1  gennaio  1983
l'indennita'  di accompagnamento sara' equiparata a quella  goduta
dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-
bis),  n.  1,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915.
     La  medesima  indennita'  e' concessa  agli  invalidi  civili
minori  di  diciotto anni che si trovano  nelle  condizioni  sopra
indicate.
     Sono escluse dalle indennita' di cui ai precedenti commi  gli
invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".
     -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della  legge  15  ottobre
1990, n. 295;
     "  Art.  1.  - 1. Gli  accertamenti  sanitari  relativi  alle
domande  per  ottenere  la pensione,  l'assegno  o  le  indennita'
d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381,  e
successive  modificazioni,  alla legge 27 maggio 1970, n.  382,  e
successive  modificazioni,  alla legge 30 marzo 1971,  n.  118,  e
successive  modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980,  n.  18,
come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche'  gli
accertamenti  sanitari  relativi  alle domande  per  usufruire  di
benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati  dalle
unita' sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  1988,  n.  291,   e
dall'art. 6-bis, comma 1. della decreto-legge 25 novembre 1989, n.
382,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio  1990,
n. 8, e successive modificazioni.
     2.  Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria  locale  operano
una  o  piu'  commissioni mediche  incaricate  di  effettuare  gli
accertamenti.  Esse  sono  composte da un  medico  specialista  in
medicina  legale  che assume le funzioni di presidente  e  da  due
medici  di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti  in
medicina del lavoro. I medici di cui a presente comma sono  scelti
tra  i  medici dipendenti o convenzionati della  unita'  sanitaria
locale territorialmente competente.
     3.  Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta  in  volta
integrate  con un sanitario in rappresentanza,  rispettivamente  ,
dell'Associazione  nazionale  dei  mutilati  ed  invalidi  civili,
dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione
e  l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione  nazionale  delle
famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono
pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
     4. In sede di accertamento sanitario, la persona  interessata
puo' farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
     5.   Le  domande  giacenti  presso  le  commissioni   mediche
periferiche epr le pensioni di guerra e d'invalidita' civile  alla
data  di  entrata  in vigore della presente  legge  devono  essere
trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta  giorni,
e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data
della trasmissione degli atti.
     6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore della presente legge,  determina  con  proprio
decreto  il modello di domanda da presentare al fine  di  ottenere
l'invalidita'  civile, e le caratteristiche  della  certificazione
che   deve   essere  allegata  a  dimostrazione   della   presunta
invalidita'.
     7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli  accertamenti
sanitari  di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unita'  sanitarie
locali  alla  competente  commissione  medica  periferica  per  le
pensioni di guerra e d'invalidita' civile. Decorsi sessanta giorni
dalla  data di ricezione, debitamente comprovata, di tali  verbali
di  visita  senza  che  l'anzidetta  commissione  abbia   chiesto,
indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale,  la
sospensione   della  procedura  per  ulteriori  accertamenti,   da
effettuare  tramite la stessa unita' sanitaria locale  o  mediante
visita diretta dell'interessato da parte della commissione  medica
periferica,  i  medesimi verbali di visita  sono  trasmessi  dalle
unita'  sanitarie  locali  alla  competente  prefettura  per   gli
ulteriori   adempimenti   necessari  per  la   concessione   delle
provvidenze previste dalla legge.
     8.  Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle  unita'
sanitarie   locali  di  cui  al  comma  1  contro  gli   eventuali
accertamenti  effettuati,  nei  casi  previsti  dalla  commissione
indicata  al  comma  gli  interessati  possono  presentare,  entro
sessanta  giorni  dalla  notifica, ricorso in  carta  semplice  al
Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita
la  commissione  medica superiore e d'invalidita' civile,  di  cui
all'art.  3,  comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988,  n.  173,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.  291.
Avverso la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la  tutela
giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
     9.  Resta  ferma  la competenza del Minsitero  del  tesoro  -
Direzione  generale dei servizi vari e delle pensioni  di  guerra,
per  l'effettuazione  delle  verifiche  intese  ad  accertare   la
permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della  pensione,
dell'assegno  o dell'indennita', di cui all'art. 3, comma 10,  del
decreto-legge   30   maggio   1988,  n.   173,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291".
     - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,
n.   1124,  concerne  il  "Testo  unico  delle  disposizioni   per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e  le
malattie professionali".
NOTE ALL'ART. 3:
     -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d),  del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46:
     " 2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
          a) -c) (Omissis);
     d)  dispositivo su misura: qualsiasi  dispositivo  fabbricato
appositamente  sulla base della prescrizione scritta di un  medico
debitamente qualificato e indicante, sotto al responsabilita'  del
medesimo,  le  caratteristiche  specifiche  di  progettazione  del
dispositivo   e  destinato  ad  essere  utilizzato  solo  per   un
determinato paziente. La prescrizione puo' essere redatta anche da
altra persona la quale vi sia autorizzata in virtu' della  propria
qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con  metodi
di   fabbricazione  continua  od  in  serie,  che  devono   essere
successivamente adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del
medico  o  di  un  altro  utilizzatore  professionale,  non   sono
considerati dispositivi su misura".
     -  L'art.  11,  comma 7, del citato  decreto  legislativo  24
febbraio 1997, n. 46, e' il seguente:
     "Art.  11 (Valutazione della conformita') (Omissis). - 7.  Il
fabbricante   di  dispositivi  su  misura  o   il   rappresentante
autorizzato deve essere iscritto presso il Ministero della sanita'
e   deve  presentare,  oltre  all'elenco,  una   descrizione   dei
dispositivi  ed  il  recapito della socita'  al  fine  di  rendere
possibile   la  formazione  di  una  banca  dati  dei   produttori
legittimamente  operanti in Italia per gli adempimenti di  cui  al
presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello Stato".
NOTE ALL'ART. 9:
     -  Si  riporta  il testo  dell'art.  8-quinquies  del  citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art.
8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 299:
     "Art.  8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1.  Le  regioni,
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
che  modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive  modificazioni,  definiscono l'ambito  di  applicazione
degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti  interessati,
con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
     a)   individuazione  delle  responsabilita'  riservate   alla
regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali  nella
definizione  degli accordi contrattuali e nella verifica del  loro
rispetto;
     b)  indirizzi per la formulazione dei programmi di  attivita'
delle  strutture interessate, con l'indicazione delle  funzioni  e
delle attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le  linee
della  programmazione  regionale e nel  rispetto  delle  priorita'
indicate dal Piano sanitario nazionale;
     c)  determinazione  del piano delle attivita'  relative  alle
alte specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza;
     d)  criteri per la determinazione della  remunerazione  delle
strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di   prestazioni
eccedenti  il  programma preventivo concordato, tenuto  conto  del
volume  complessivo  di attivita' e del concorso  allo  stesso  da
parte di ciascuna struttura.
     2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e
le   unita'   sanitarie  locali,  anche   attraverso   valutazioni
comparative  della qualita' dei costi, definiscono accordi con  le
strutture  pubbliche  ed  equiparate, e  stipulano  contratti  con
quelle private e con i professionisti accreditati, anche  mediante
intese  con  le  loro  organizzazioni  rappresentative  a  livello
regionale, che indicano:
     a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione  dei
servizi;
     b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti
nell'ambito  territoriale della medesima unita' sanitaria  locale,
si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita'
di assistenza;
     c)  i  requisiti  del servizio da  rendere,  con  particolare
riguardo    ad   accessibilita',   appropriatezza    clinica    ed
organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
     d)  il  corrispettivo preventivato a fronte  delle  attivita'
concordate,  globalmente risultante dalla applicazione dei  valori
tariffari  e della remunerazione extra-tariffaria  delle  funzioni
incluse  nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla  base  dei
risultati  raggiunti  e  delle  attivita'  effettivamente   svolte
secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
     e)  il debito informativo delle strutture erogatrici  per  il
monitoraggio  degli accordi pattuiti e le procedure  che  dovranno
essere  seguite  per il controllo esterno della  appropriatezza  e
della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,
secondo quanto previsto dall'art. 8-octies".
99g0404
                                       FRANCESCO NOCITA, redattore
DOMENICO CORTESANI, direttore          ALFONSO ANDRIANI, vice

                                                         redattore